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[1]Per il pagamento delle rate scadute e di quelle che successivamente andranno a scadere del contributo per la sistemazione della zona monumentale, stabilito dall'art. 3 della legge 18 dicembre 1898, n. 509, saranno applicate le disposizioni della legge 8 dicembre 1901, n. 497, portante la sistemazione dei crediti del tesoro per contributi nelle spese dello Stato.
[2]Per le rate scadute e non corrisposte del contributo suddetto, il comune di Roma e' esente dal pagamento di interessi di mora.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 22 dicembre 2008
