Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1907 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Per il pagamento delle rate scadute e di quelle che successivamente andranno a scadere del contributo per la sistemazione della zona monumentale, stabilito dall'art. 3 della legge 18 dicembre 1898, n. 509, saranno applicate le disposizioni della legge 8 dicembre 1901, n. 497, portante la sistemazione dei crediti del tesoro per contributi nelle spese dello Stato.

[2]Per le rate scadute e non corrisposte del contributo suddetto, il comune di Roma e' esente dal pagamento di interessi di mora.

Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-07-11;502~art22 · fonte del testo

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