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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a concedere, mediante decreto Reale, gratuitamente ed a perpetuita', al comune di Roma, con diritto di prelazione sulle domande eventualmente gia' presentate, ed osservate nel resto le disposizioni della legge 10 agosto 1884, n. 2644, concernente la derivazione di acque pubbliche e del relativo regolamento 26 novembre 1893, n. 710, la facolta' di derivare acqua dal fiume Aniene, nel tratto compreso fra il piano di Roviano ed il chilometro 49+500 della ferrovia Roma-Sulmona, e dal fiume Nera, nei tratti compresi fra Terni e Recentino e tra la stazione ferroviaria di Nera-Montoro e la confluenza col Tevere, allo scopo di produrre in complesso una quantita' di forza motrice di 25,000 cavalli dinamici nominali da trasportarsi, trasformata in energia elettrica, nel territorio del comune di Roma, per servizi pubblici e per servizi municipalizzati.1
[2]I relativi progetti dovranno essere presentati entro due anni dalla pubblicazione della presente legge, ed i lavori dovranno essere compiuti entro sei anni dalla data della concessione, sotto pena di decadenza della concessione stessa.
[3]Resta a carico del comune di Roma la tacitazione degli eventuali diritti dei terzi.
[4]Le opere necessarie sono dichiarate di pubblica utilita', agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita'.
[5]Sono abrogati gli articoli 7 e 8 della convenzione 14 novembre 1880, approvata colla legge 14 maggio 1881, n. 209.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 aprile 1908, n. 116
1La L. 6 aprile 1908, n. 116 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La concessione che il Governo del Re e' autorizzato, a norma dell'art. 2 della legge 11 luglio 1907, n. 502, a fare al comune di Roma, di derivare acqua dal fiume Aniene, per produzione di forza motrice, viene estesa al tratto compreso tra il piano di Roviano ed il punto corrispondente al chilometro 46 + 500 della ferrovia Roma-Sulmona, fermi restando, per la detta derivazione, e per quella del fiume Nera, il limite massimo complessivo di 25 mila cavalli dinamici nominali, e l'obbligo del comune di Roma di tacitare gli eventuali diritti dei terzi".
Testo in vigore dal 22 aprile 1908 al 22 dicembre 2008
