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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a concedere, mediante decreto Reale, gratuitamente ed a perpetuita', al comune di Roma, con diritto di prelazione sulle domande eventualmente gia' presentate, ed osservate nel resto le disposizioni della legge 10 agosto 1884, n. 2644, concernente la derivazione di acque pubbliche e del relativo regolamento 26 novembre 1893, n. 710, la facolta' di derivare acqua dal fiume Aniene, nel tratto compreso fra il piano di Roviano ed il chilometro 49+500 della ferrovia Roma-Sulmona, e dal fiume Nera, nei tratti compresi fra Terni e Recentino e tra la stazione ferroviaria di Nera-Montoro e la confluenza col Tevere, allo scopo di produrre in complesso una quantita' di forza motrice di 25,000 cavalli dinamici nominali da trasportarsi, trasformata in energia elettrica, nel territorio del comune di Roma, per servizi pubblici e per servizi municipalizzati.
[2]I relativi progetti dovranno essere presentati entro due anni dalla pubblicazione della presente legge, ed i lavori dovranno essere compiuti entro sei anni dalla data della concessione, sotto pena di decadenza della concessione stessa.
[3]Resta a carico del comune di Roma la tacitazione degli eventuali diritti dei terzi.
[4]Le opere necessarie sono dichiarate di pubblica utilita', agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita'.
[5]Sono abrogati gli articoli 7 e 8 della convenzione 14 novembre 1880, approvata colla legge 14 maggio 1881, n. 209.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 22 aprile 1908
