Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 settembre 1910 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad espropriare entro il termine di tre anni dalla pubblicazione della presente legge i terreni e i fabbricati facienti parte della zona monumentale di Roma, delimitata dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1898, n. 509, compresi quelli che erano stati assoggettati a vincoli speciali dall'art. 3 della legge 7 luglio 1889, n. 6211.

[2]E' anche autorizzato ad espropriare le strade di accesso alle tre porte Latina, San Sebastiano e Metronia, con una zona laterale per ciascuna strada di 50 metri.

[3]Per lo stesso termine di anni tre restano vincolati come formanti parte della zona monumentale per l'eventuale espropriazione i terreni segnati con le lettere O', O, P, Q, (Colle Oppio) e con le lettere f, q, h, A, B, C, (Circo Massimo) del piano allegato alla legge 18 dicembre 1898, n. 509. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 17 luglio 1910, n. 578

2

La L. 17 luglio 1910, n. 578 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Tutte le facolta' consentite dall'art. 17 della legge 11 luglio 1907, n. 502 specialmente per quanto riguarda il vincolo considerato dall'ultimo capoverso di tale articolo, sono protratte di un triennio, cioe' sino al 22 luglio 1913".

Testo in vigore dal 6 settembre 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 settembre 1910

Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1907 al 6 settembre 1910.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 17 luglio 1910, n. 578

    La L. 17 luglio 1910, n. 578 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Tutte le facolta' consentite dall'art. 17 della legge 11 luglio 1907, n. 502 specialmente per quanto riguarda il vincolo considerato dall'ultimo capoverso di tale articolo, sono protratte di un triennio, cioe' sino al 22 luglio 1913".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1907-07-11;502~art17 · fonte del testo

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