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[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad espropriare entro il termine di tre anni dalla pubblicazione della presente legge i terreni e i fabbricati facienti parte della zona monumentale di Roma, delimitata dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1898, n. 509, compresi quelli che erano stati assoggettati a vincoli speciali dall'art. 3 della legge 7 luglio 1889, n. 6211.
[2]E' anche autorizzato ad espropriare le strade di accesso alle tre porte Latina, San Sebastiano e Metronia, con una zona laterale per ciascuna strada di 50 metri.
[3]Per lo stesso termine di anni tre restano vincolati come formanti parte della zona monumentale per l'eventuale espropriazione i terreni segnati con le lettere O', O, P, Q, (Colle Oppio) e con le lettere f, q, h, A, B, C, (Circo Massimo) del piano allegato alla legge 18 dicembre 1898, n. 509. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 17 luglio 1910, n. 578
2La L. 17 luglio 1910, n. 578 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Tutte le facolta' consentite dall'art. 17 della legge 11 luglio 1907, n. 502 specialmente per quanto riguarda il vincolo considerato dall'ultimo capoverso di tale articolo, sono protratte di un triennio, cioe' sino al 22 luglio 1913".
Testo in vigore dal 6 settembre 1910 al 22 dicembre 2008
