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[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad espropriare entro il termine di tre anni dalla pubblicazione della presente legge i terreni e i fabbricati facienti parte della zona monumentale di Roma, delimitata dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1898, n. 509, compresi quelli che erano stati assoggettati a vincoli speciali dall'art. 3 della legge 7 luglio 1889, n. 6211.
[2]E' anche autorizzato ad espropriare le strade di accesso alle tre porte Latina, San Sebastiano e Metronia, con una zona laterale per ciascuna strada di 50 metri.
[3]Per lo stesso termine di anni tre restano vincolati come formanti parte della zona monumentale per l'eventuale espropriazione i terreni segnati con le lettere O', O, P, Q, (Colle Oppio) e con le lettere f, q, h, A, B, C, (Circo Massimo) del piano allegato alla legge 18 dicembre 1898, n. 509.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 6 settembre 1910
