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((I corsi temporanei per contadini debbono svolgersi in ciascuna Provincia in conformita' di programmi annuali approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il programma dei corsi stessi, comprendente l'indicazione dell'oggetto di ciascun corso, del numero delle lezioni e delle esercitazioni e dell'argomento di ciascuna di esse, del nome e qualifica dell'istruttore e della localita' nella quale ciascun corso sara' svolto, e' compilato ogni anno dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e sottoposto al Comitato di cui all'art. 7, entro il mese di agosto, insieme col particolareggiato preventivo di tutte le spese occorrenti per svolgerlo, ivi comprese quelle di cui all'articolo 11, e con la relazione sui corsi tenuti nella Provincia durante l'esercizio finanziario precedente. Le localita' designate quali sedi di corsi dovranno essere scelte in relazione alle caratteristiche dell'agricoltura e tenendo conto delle varie forme di istruzione agraria e delle iniziative, esistenti nella Provincia, per la formazione e il perfezionamento dei lavoratori. I documenti di cui al secondo comma, corredati dal motivato parere del Comitato, sono trasmessi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione. Ove, per circostanze sopraggiunte, si renda necessario o consigliabile di apportare varianti al programma o al preventivo di spesa, approvati dal Ministero, la relativa motivata proposta puo' dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura essere sottoposta al Ministero anche senza il parere del Comitato, quando motivi di urgenza non consentano di sentirlo)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 17 maggio 1938, n. 1149, convertito con modificazioni dalla L. 19 gennaio 1939, n. 361, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica ha effetto a partire dai corsi svolti nell'esercizio finanziario 1937-38.
Testo in vigore dal 19 agosto 1938 al 16 dicembre 2009
