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Ogni anno il direttore della Cattedra ambulante di agricoltura della Provincia sottopone, entro la prima quindicina del mese di agosto, al Comitato provinciale per l'istruzione professionale dei contadini, insieme con la relazione sui corsi tenuti nella Provincia durante l'esercizio finanziario precedente e al conto consuntivo delle spese, con la relazione dei revisori dei conti, il programma dei corsi per il nuovo esercizio finanziario e il preventivo delle somme occorrenti per svolgerlo. I documenti suddetti, corredati della approvazione del Comitato e del visto del suo presidente, debbono essere trasmessi dalla Cattedra, entro il 15 settembre, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le relative autorizzazioni.
Testo in vigore dal 21 luglio 1932 al 19 agosto 1938
