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[1]E' istituito in ogni Provincia un Comitato provinciale per l'istruzione professionale dei contadini, il quale ha sede presso la Cattedra ambulante di agricoltura. Detto Comitato e' composto:
- a)del direttore della Cattedra ambulante di agricoltura, presidente;
- b)del preside dell'Istituto tecnico agrario o, in mancanza, del direttore della Scuola tecnica agraria e del direttore della Scuola secondaria di avviamento al lavoro a tipo agrario, avente sede nella Provincia;
- c)di un rappresentante del Sindacato provinciale fascista dei tecnici agricoli;
- d)di un rappresentante della Federazione provinciale fascista degli agricoltori;
- e)di un rappresentante dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura;
- f)((di un rappresentante del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica)).
[2]1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 17 maggio 1938, n. 1149, convertito con modificazioni dala L. 19 gennaio 1939, n. 361, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il Comitato di cui all'art. 7 della legge 16 giugno 1932-X, n. 826, assume la denominazione di «Comitati provinciale per i corsi temporanei per contadini»". Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a partire dai corsi svolti nell'esercizio finanziario 1937-38.
Testo in vigore dal 19 agosto 1938 al 16 dicembre 2009
