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E' istituito in ogni Provincia un Comitato provinciale per l'istruzione professionale dei contadini, il quale ha sede presso la Cattedra ambulante di agricoltura. Detto Comitato e' composto:
- a)del direttore della Cattedra ambulante di agricoltura, presidente;
- b)del preside dell'Istituto tecnico agrario o, in mancanza, del direttore della Scuola tecnica agraria e del direttore della Scuola secondaria di avviamento al lavoro a tipo agrario, avente sede nella Provincia;
- c)di un rappresentante del Sindacato provinciale fascista dei tecnici agricoli;
- d)di un rappresentante della Federazione provinciale fascista degli agricoltori;
- e)di un rappresentante dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura;
- f)di un rappresentante per ciascuno degli enti e delle istituzioni che contribuiscano all'incremento dell'istruzione professionale per i contadini con un minimo di L. 5000 annue.
Testo in vigore dal 21 luglio 1932 al 19 agosto 1938
