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Ai corsi, sia generali che speciali, sono ammessi, di regola, contadini dell'eta' da 14 a 25 anni, e di preferenza gli orfani di guerra e della rivoluzione fascista, i figli dei decorati al valor militare o dei mutilati, i figli degli iscritti al Partito Nazionale Fascista o alle Associazioni sindacali e gli iscritti ai Fasci giovanili di combattimento e alle Avanguardie fasciste. ((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 17 maggio 1938, n. 1149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 gennaio 1939, n. 361)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 17 maggio 1938, n. 1149, convertito con modificazioni dalla L. 19 gennaio 1939, n. 361, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente abrogazione ha effetto a partire dai corsi svolti nell'esercizio finanziario 1937-38.
Testo in vigore dal 19 agosto 1938 al 16 dicembre 2009
