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Ai corsi, sia generali che speciali, sono ammessi, di regola, contadini dell'eta' da 14 a 25 anni, e di preferenza gli orfani di guerra e della rivoluzione fascista, i figli dei decorati al valor militare o dei mutilati, i figli degli iscritti al Partito Nazionale Fascista o alle Associazioni sindacali e gli iscritti ai Fasci giovanili di combattimento e alle Avanguardie fasciste. Al termine di ciascun corso, in seguito ad apposito esame, e' rilasciato, a coloro che hanno frequentato con assiduita' e con profitto, un attestato firmato dal direttore della, Cattedra ambulante di agricoltura della Provincia e dal tecnico istruttore.
Testo in vigore dal 21 luglio 1932 al 19 agosto 1938
