Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 ottobre 1904 al 13 agosto 1905. Leggi il testo vigente →

[1]Se, per l'imperfezione o l'insufficienza degli atti prodotti per l'esecuzione delle volture, queste non potessero essere eseguite, l'Ufficio della conservazione del catasto invitera' le parti a presentare, entro un termine da stabilirsi col Regolamento, gli atti e documenti complementari riconosciuti necessari.

[2]Se le parti non ottempereranno all'invito e non presenteranno i documenti necessari, incorreranno nella pena pecuniaria da L. 10 a L. 50, e saranno poste a loro carico le spese che occorressero per raccogliere i documenti stessi. 1 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 23 novembre 1902, n. 468

1

Il Regio Decreto 23 novembre 1902, n. 468 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto: [...] c) per le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 3 e 7 della legge 7 luglio 1901, n. 321, relative all'esecuzione delle volture nel nuovo catasto dei terreni". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Non avra' pero' luogo il condono se, entro tre mesi dalla data del presente decreto, non siano, per qualsiasi motivo, pagate le tasse tuttora dovute, e se, inoltre, entro lo stesso termine od in quanto sia possibile, non vengano adempiute le formalita' prescritte. Nel caso contemplato dalla lettera c) non avra' luogo il condono se nel termine predetto non sia stato provveduto al completamento degli atti indicati negli articoli 3 e 7 della legge 7 luglio 1901, n. 321".

Regio Decreto 17 settembre 1904, n. 496

2

Il Regio Decreto 17 settembre 1904, n. 496 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto: [...] c) per le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 3 e 7 della legge 7 luglio 1901, n. 321, relative all'esecuzione delle volture nel nuovo catasto sui terreni". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Non avra' pero' luogo il condono, se entro 6 mesi dalla data del presente decreto, non siano, per qualsiasi motivo, pagate le tasse tuttora dovute, e se inoltre, entro lo stesso termine ed in quanto sia possibile, non vengano adempiute le formalita' prescritte. Nel caso contemplato dalla lettera c, non avra' luogo il condono se nel termine predetto non si completeranno gli atti indicati negli articoli 3 e 7 della legge 7 luglio 1901, n. 321".

Testo in vigore dal 6 ottobre 1904 al 13 agosto 1905

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 ottobre 1904

Confronto con la versione in vigore dal 8 dicembre 1902 al 6 ottobre 1904.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 17 settembre 1904, n. 496

    Il Regio Decreto 17 settembre 1904, n. 496 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto: [...] c) per le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 3 e 7 della legge 7 luglio 1901, n. 321, relative all'esecuzione delle volture nel nuovo catasto sui terreni". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Non avra' pero' luogo il condono, se entro 6 mesi dalla data del presente decreto, non siano, per qualsiasi motivo, pagate le tasse tuttora dovute, e se inoltre, entro lo stesso termine ed in quanto sia possibile, non vengano adempiute le formalita' prescritte. Nel caso contemplato dalla lettera c, non avra' luogo il condono se nel termine predetto non si completeranno gli atti indicati negli articoli 3 e 7 della legge 7 luglio 1901, n. 321".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1901-07-07;321~art7 · fonte del testo

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