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[1]Se, per l'imperfezione o l'insufficienza degli atti prodotti per l'esecuzione delle volture, queste non potessero essere eseguite, l'Ufficio della conservazione del catasto invitera' le parti a presentare, entro un termine da stabilirsi col Regolamento, gli atti e documenti complementari riconosciuti necessari.

[2]Se le parti non ottempereranno all'invito e non presenteranno i documenti necessari, incorreranno nella pena pecuniaria da L. 10 a L. 50, e saranno poste a loro carico le spese che occorressero per raccogliere i documenti stessi.

Testo in vigore dal 16 luglio 1901 al 8 dicembre 1902

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1901-07-07;321~art7 · fonte del testo

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