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[1]Negli atti pubblici, negli atti giudiziali e nelle scritture private autenticate, che contengono trasferimenti di beni immobili, questi dovranno essere descritti con i dati con cui sono riportati in catasto. In luogo di tali indicazioni potra' essere allegato agli atti un certificato catastale, da rilasciarsi a' sensi dell'articolo 6.
Gli interventi su questo articolo(5)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 23 novembre 1902, n. 468
1Il Regio Decreto 23 novembre 1902, n. 468 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto: [...] c) per le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 3 e 7 della legge 7 luglio 1901, n. 321, relative all'esecuzione delle volture nel nuovo catasto dei terreni". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Non avra' pero' luogo il condono se, entro tre mesi dalla data del presente decreto, non siano, per qualsiasi motivo, pagate le tasse tuttora dovute, e se, inoltre, entro lo stesso termine od in quanto sia possibile, non vengano adempiute le formalita' prescritte. Nel caso contemplato dalla lettera c) non avra' luogo il condono se nel termine predetto non sia stato provveduto al completamento degli atti indicati negli articoli 3 e 7 della legge 7 luglio 1901, n. 321".
Regio Decreto 17 settembre 1904, n. 496
2Il Regio Decreto 17 settembre 1904, n. 496 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto: [...] c) per le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 3 e 7 della legge 7 luglio 1901, n. 321, relative all'esecuzione delle volture nel nuovo catasto sui terreni". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Non avra' pero' luogo il condono, se entro 6 mesi dalla data del presente decreto, non siano, per qualsiasi motivo, pagate le tasse tuttora dovute, e se inoltre, entro lo stesso termine ed in quanto sia possibile, non vengano adempiute le formalita' prescritte. Nel caso contemplato dalla lettera c, non avra' luogo il condono se nel termine predetto non si completeranno gli atti indicati negli articoli 3 e 7 della legge 7 luglio 1901, n. 321".
L. 9 luglio 1905, n. 395
3La L. 9 luglio 1905, n. 395 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 2, 3, 6, lettera a) e b) e 7 della legge 7 luglio 1901, n. 321, riguardante la conservazione del nuovo catasto dei terreni, sono estese alla esecuzione delle volture nel catasto urbano e negli altri catasti dei terreni, attualmente in vigore, conservati dallo Stato e dai Comuni".
Regio Decreto 4 luglio 1907, n. 389
4Il Regio Decreto 4 luglio 1907, n. 389 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto: [...] c) per le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 3 e 7 della legge 7 luglio 1901, n. 321, relative all'esecuzione delle volture nel nuovo catasto sui terreni". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Non avra' pero' luogo il condono, se entro 6 mesi dalla data del presente decreto, non siano, per qualsiasi motivo, pagate le tasse dovute, e se inoltre, entro lo stesso termine ed in quanto sia possibile, non vengano adempiute le formalita' prescritte. Nel caso contemplato dalla lettera c), non avra' luogo il condono se nel termine predetto non si completeranno gli atti indicati negli articoli 3 e 7 della legge 7 luglio 1901, n. 321".
Regio Decreto 2 giugno 1910, n. 276
5Il Regio Decreto 2 giugno 1910, n. 276 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto: [...] c) per le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 3 e 7 della legge 7 luglio 1901, n. 321, relative alla esecuzione delle volture nel nuovo catasto sui terreni". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Non avra' pero' luogo il condono, se entro 6 mesi dalla data del presente decreto, non siano, per qualsiasi motivo, pagate le tasse dovute, e se inoltre, entro lo stesso termine ed in quanto sia possibile, non vengano adempiute le formalita' prescritte. Nel caso contemplato dalla lettera c) non avra' luogo il condono se nel termine predetto non si completeranno gli atti indicati negli articoli 3 e 7 della legge 7 luglio 1901, n. 321".
Testo in vigore dal 21 giugno 1910 al 14 aprile 1911
