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[1]Negli atti pubblici, negli atti giudiziali e nelle scritture private autenticate, che contengono trasferimenti di beni immobili, questi dovranno essere descritti con i dati con cui sono riportati in catasto. In luogo di tali indicazioni potra' essere allegato agli atti un certificato catastale, da rilasciarsi a' sensi dell'articolo 6.
[2]A coloro che non osservassero le disposizioni del comma precedente, saranno applicabili le sanzioni stabilite dalla legge sul notariato (25 maggio 1879, n. 4900, testo unico). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 23 novembre 1902, n. 468
1Il Regio Decreto 23 novembre 1902, n. 468 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto: [...] c) per le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 3 e 7 della legge 7 luglio 1901, n. 321, relative all'esecuzione delle volture nel nuovo catasto dei terreni". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Non avra' pero' luogo il condono se, entro tre mesi dalla data del presente decreto, non siano, per qualsiasi motivo, pagate le tasse tuttora dovute, e se, inoltre, entro lo stesso termine od in quanto sia possibile, non vengano adempiute le formalita' prescritte. Nel caso contemplato dalla lettera c) non avra' luogo il condono se nel termine predetto non sia stato provveduto al completamento degli atti indicati negli articoli 3 e 7 della legge 7 luglio 1901, n. 321".
Testo in vigore dal 8 dicembre 1902 al 6 ottobre 1904
