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Il Comitato di cui all'art. 1 predisporra' un piano tecnico-finanziario della durata di sette anni, da attuarsi per tutte le operazioni previste per la costruzione ed assegnazione di alloggi per lavoratori, tenendo conto dell'importo dei contributi pagati o pagabili dalla categoria dei dipendenti da pubbliche Amministrazioni e da quella dei dipendenti da datori di lavoro privati, secondo quanto si prevede nell'art. 5. Per ciascuna categoria gli alloggi saranno distinti in cinque tipi diversi da uno a cinque vani oltre gli accessori. La ripartizione sul territorio nazionale delle costruzioni eseguibili con le somme raccolte verra' stabilita annualmente secondo un piano elaborato dal Comitato. Detto piano dovra' tener conto dell'indice di affollamento di ogni Comune e delle distinzioni belliche. In ogni caso, l'importo delle costruzioni da eseguirsi nell'Italia meridionale, nella Sicilia e nella Sardegna non dovra' essere inferiore a un terzo delle somme complessive da investire.

Testo in vigore dal 7 marzo 1949 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1949-02-28;43~art10 · fonte del testo

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