Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 7 marzo 1949 al 22 dicembre 2008. 357 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Per la costruzione delle case per lavoratori, il Comitato puo' incaricare lo stesso Istituto nazionale delle assicurazioni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le Amministrazioni dello Stato per i propri dipendenti, l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, gli Istituti per le case popolari o altri Enti pubblici o di diritto pubblico, nonche' consorzi e cooperative di produzione e di lavoro. Le aziende e le cooperative legalmente costituite, composte di dipendenti da una o piu' aziende o da Amministrazioni pubbliche, e che non beneficino di alcun altro contributo o concorso a carico dello Stato per costruzione di case, potranno costruire direttamente case, con un numero di vani proporzionato al numero rispettivo dei propri dipendenti o dei propri iscritti. La costruzione dovra' essere compiuta nei primi tre anni di applicazione del piano, previa autorizzazione del Comitato, secondo progetti e modalita' da approvarsi dal Consiglio direttivo di cui all'art. 3. Le case costruite dalle cooperative dovranno essere assegnate ai soci nei modi e nei termini di cui all'art. 14. Le case costruite dalle aziende saranno per meta' assegnate ai propri dipendenti a termini dell'art. 14 e per meta' destinate alla locazione sempre ai propri dipendenti a termini dell'art. 19. Nel caso, di cui al comma precedente, le aziende potranno essere autorizzate, dal Consiglio direttivo dell'I. N.A.-Casa a sospendere, dopo l'inizio dei lavori, il versamento dei contributi dovuti in proprio e per i loro dipendenti, salvo conguaglio finale. Similmente le cooperative, di cui al comma precedente, potranno essere autorizzate dal Consiglio direttivo dell'I. N.A.-Casa, dopo l'inizio dei lavori, a riscuotere direttamente dalle aziende o dalle pubbliche Amministrazioni, alle cui dipendenze prestino la propria opera i loro iscritti, l'importo dei contributi dovuti, salvo conguaglio finale. In entrambi i casi la Gestione I.N.A.-Casa provvedera', secondo lo stato di avanzamento dei lavori, a versare i contributi statali maturati, di cui agli articoli 5 e 22. Le case costruite dalle aziende, e non assegnate ai sensi dell'art. 14, saranno amministrate da un Comitato misto composto di rappresentanti dell'azienda e dei lavoratori. In caso di cessazione dell'azienda le case passeranno in amministrazione agli Enti previsti dall'art. 19.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-02-28;43~art11 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.