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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]Al primo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1549, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 153, recante provvedimenti per incoraggiare la diffusione della trebbiatura a macchina e' sostituito il seguente:

[9]«Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a corrispondere alla Federazione italiana dei Consorzi agrari, per le macchine trebbiatrici o coppie trebbianti nuove di fabbricazione nazionale da essa acquistate, dopo la pubblicazione del presente decreto, allo scopo di esercitare la trebbiatura del grano per conto degli agricoltori delle Provincie laziali, del Mezzogiorno e delle Isole, un contributo fino al massimo del 25 per cento del prezzo di acquisto delle trebbiatrici o coppie trebbianti stesse e loro accessori». 1

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a Roma, addi' 15 maggio 1939-XVII

[12]VITTORIO EMANUELE

[13]MUSSOLINI - ROSSONI - Di REVEL

[14]Visto, il Guardasigilli: SOLMI

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio D.L. 22 marzo 1943, n. 253

1

Il Regio D.L. 22 marzo 1943, n. 253 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente legge cessera' di applicarsi per le trebbiatrici e coppie trebbianti acquistate dal giorno dell'entrata in vigore del Regio D.L. medesimo per esercitare la trebbiatura in Sicilia.

Testo in vigore dal 28 aprile 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 aprile 1943

Confronto con la versione in vigore dal 6 giugno 1939 al 28 aprile 1943.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio D.L. 22 marzo 1943, n. 253

    Il Regio D.L. 22 marzo 1943, n. 253 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente legge cessera' di applicarsi per le trebbiatrici e coppie trebbianti acquistate dal giorno dell'entrata in vigore del Regio D.L. medesimo per esercitare la trebbiatura in Sicilia.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-05-15;745~art1 · fonte del testo

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