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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Al primo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1549, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 153, recante provvedimenti per incoraggiare la diffusione della trebbiatura a macchina e' sostituito il seguente:
[9]«Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a corrispondere alla Federazione italiana dei Consorzi agrari, per le macchine trebbiatrici o coppie trebbianti nuove di fabbricazione nazionale da essa acquistate, dopo la pubblicazione del presente decreto, allo scopo di esercitare la trebbiatura del grano per conto degli agricoltori delle Provincie laziali, del Mezzogiorno e delle Isole, un contributo fino al massimo del 25 per cento del prezzo di acquisto delle trebbiatrici o coppie trebbianti stesse e loro accessori».
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 15 maggio 1939-XVII
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]MUSSOLINI - ROSSONI - Di REVEL
[14]Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Testo in vigore dal 6 giugno 1939 al 28 aprile 1943
