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All'assegnazione degli alloggi provvede una apposita Commissione, nominata dal prefetto e presieduta dal sindaco, cosi' composta:

  • 1)il sindaco di Palermo o un suo delegato, presidente;
  • 2)un rappresentante del prefetto;
  • 3)il presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari o un suo rappresentante;
  • 4)sei rappresentanti eletti dal Consiglio comunale, riservando almeno un terzo dei posti alle minoranze. La Commissione e' tenuta, ad assegnare gli alloggi secondo la precedenza risultante dal piano dei lavori, segnalato dagli organi tecnici interessati. L'elenco degli assegnatari predisposto dalla Commissione suddetta deve essere pubblicato nell'albo del Comune. Entro 30 giorni e' ammesso ricorso al Consiglio comunale che decide con atto definitivo nella sua prima riunione.

Testo in vigore dal 15 febbraio 1962 al 22 dicembre 2008

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