La commissione comunale prevista dall'articolo 6 della legge 30 gennaio 1962, n. 28, e' autorizzata, in deroga al disposto dell'articolo 5 della predetta legge ed alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, ad assegnare alle famiglie sinistrate, provenienti da abitazioni rese inabitabili dagli eventi sismici, gli alloggi popolari di fatto in godimento alla data del 31 dicembre 1968, con o senza decreto di requisizione del prefetto, da parte delle famiglie predette in possesso dei requisiti prescritti dalla legge. L'istituto autonomo per le case popolari di Palermo e' tenuto a consegnare con precedenza assoluta gli alloggi popolari da esso costruiti alle famiglie che ne hanno conseguito il diritto in seguito a regolare concorso, in sostituzione degli alloggi gia' ad esse assegnati e successivamente attribuiti alle famiglie sinistrate ai sensi del precedente comma del presente articolo. Per l'attuazione dei piani di risanamento della citta' di Palermo, l'istituto predetto e' inoltre tenuto a mettere a disposizione un numero di alloggi popolari pari a quello degli alloggi che, costruiti con i fondi stanziati dalla legge 30 gennaio 1962, n. 28, risulteranno assegnati, ai sensi del primo comma del presente articolo, alle famiglie sinistrate. I contratti di locazione degli alloggi assegnati ai sensi del presente articolo decorrono dalla data di inizio del godimento di fatto. Il canone relativo al periodo di tempo compreso tra tale data ed il 31 dicembre 1969 e' fissato in misura pari al 50 per cento del canone stabilito con il contratto ed e' corrisposto in 24 rate mensili a decorrere dalla data di stipulazione del contratto medesimo. Le famiglie con reddito complessivo mensile inferiore a 120 mila lire sono esentate dal versamento delle anticipazioni di garanzia e dal pagamento del canone fino al 31 dicembre 1969. Il canone per i mesi successivi e fino al 31 dicembre 1971 sara' decurtato del 50 per cento. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il D.L. 1 giungno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 1971, n. 491 ha disposto (con l'art. 11-ter) che "La decurtazione del canone prevista dall'ultimo comma dell'articolo 28 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e' prorogata al 31 dicembre 1972."

Testo vigente dal 1 agosto 1971

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 agosto 1971

Confronto con la versione in vigore dal 16 febbraio 1970 al 1 agosto 1971.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 1 giungno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 1971, n. 491 ha disposto (con l'art. 11-ter) che "La decurtazione del canone prevista dall'ultimo comma dell'articolo 28 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e' prorogata al 31 dicembre 1972."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1970-02-05;21~art28 · fonte del testo

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