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[1]Le somme riscosse dovranno essere rimesse alle competenti sezioni di Tesoreria provinciale entro l'ultimo giorno utile pel versamento della rata bimestrale d'imposta dell'aprile di ogni anno.

[2]Le delegazioni del Tesoro trasmetteranno tali somme entro il mese d'aprile, oppure alla fine di ogni mese successivo per quelle versate con ritardo al Collegio-convitto mediante vaglia del Tesoro sulla sezione della R. Tesoreria provinciale di Perugia.

Testo in vigore dal 13 luglio 1901 al 4 agosto 1911

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1901-07-07;306~art6 · fonte del testo

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