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[1]((Gli stipendi degli ufficiali inferiori del regio esercito, stabiliti dalla legge 14 luglio 1898, n. 380 (testo unico), sono modificati nella misura seguente:
[2]Sottotenente e capomusica...... L. 2,000 Tenente................ » 2,400 Tenente con un quinquennio...... » 2,800 Tenente con due quinquenni...... » 3,200 Capitano............... » 3,400 Capitano con un quinquennio...... » 3,800 Capitano con due quinquenni...... » 4,300
[3]L'anzianita' di grado per la concessione degli aumenti quinquennali ai tenenti che rimasero nel grado precedente piu' di tre anni, e' computata dal termine del terzo anno passato nel grado di sottotenente.
[4]Ai capi musica spetta un aumento di stipendio di lire 300 dopo ciascuno dei primi 4 quinquenni di servizio)).
Testo in vigore dal 1 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
