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[1]Gli stipendi degli ufficiali inferiori del R. esercito, stabiliti dalla legge 14 luglio 1898, n. 380 (testo unico), sono elevati alla misura seguente:

[2]sottotenente e capomusica da L. 1800 a L. 2000 tenente......... da » 2200 a » 2400 capitano........ da » 3200 a » 3400

[3]Ad ogni quinquennio di servizio passato nello stesso grado, computato a norma di essa legge, spetta agli ufficiali inferiori un aumento fisso di L. 300, a condizione che lo stipendio accresciuto non abbia mai ad oltrepassare il limite massimo seguente:

[4]pel sottotenente.... L. 2400 pel tenente...... » 3000 pel capitano...... » 4000 pel capomusica..... » 3200

Testo in vigore dal 8 luglio 1904 al 1 luglio 1907

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-07-03;302~art1 · fonte del testo

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