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[1]((E' riconosciuta alle Federazioni provinciali dei Fasci di combattimento ed ai rispettivi Fasci dipendenti, costituiti a norma dello statuto del P.N.F., la capacita' di acquistare, alienare, possedere ed amministrare beni di ricevere lasciti o donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
[2]Eguale capacita' puo' essere riconosciuta, con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dei Ministri per l'interno e per le finanze, sentito il Segretario del Partito, agli altri Enti, Associazioni ed Istituti, promossi dal Partito Nazionale Fascista per la costruzione e gestione di immobili adibiti a sedi di organizzazioni fasciste o, comunque, per scopi culturali, di propaganda o di assistenza)).
Testo in vigore dal 12 novembre 1934 al 16 dicembre 2009
