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Agli enti, associazioni ed istituti, promossi dal Partito Nazionale Fascista, per la costruzione e gestione di immobili adibiti a sedi di organizzazioni fasciste o, comunque, per scopi culturali, di propaganda o di assistenza, puo' essere riconosciuta, con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dei Ministri per l'interno e per le finanze, sentito il Segretario generale del Partito, la capacita' di acquistare, possedere e amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Testo in vigore dal 22 giugno 1928 al 12 novembre 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-06-14;1310~art1 · fonte del testo

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