Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 giugno 1928 al 12 novembre 1934. Leggi il testo vigente →
Agli enti, associazioni ed istituti, promossi dal Partito Nazionale Fascista, per la costruzione e gestione di immobili adibiti a sedi di organizzazioni fasciste o, comunque, per scopi culturali, di propaganda o di assistenza, puo' essere riconosciuta, con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dei Ministri per l'interno e per le finanze, sentito il Segretario generale del Partito, la capacita' di acquistare, possedere e amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Testo in vigore dal 22 giugno 1928 al 12 novembre 1934
