La retribuzione da corrispondersi ai concessionari delle assuntorie di cui all'art. 4 classificate nella 1° categoria del gruppo 4 e' stabilita in misura pari allo stipendio degli agenti ferroviari di grado 12° del personale della linea con la qualifica di caposquadra cantonieri, avente ugual numero di anni di servizio. Le retribuzioni dei concessionari delle assuntorie di cui al comma precedente classificate nelle categorie 2° e 3° sono determinate riducendo la retribuzione stabilita per la 1° categoria, rispettivamente: del tre per cento e del sei per cento. La retribuzione da corrispondersi ai concessionari delle assuntorie di cui all'art. 4 classificate nella 1° categoria del gruppo B e' stabilita in misura pari allo stipendio degli agenti ferroviari di grado 14° del personale della linea con la qualifica di cantoniere, avente ugual numero di anni di servizio. Le retribuzioni dei concessionari delle assuntorie di cui al comma precedente classificate nelle categorie 2° e 3° sono determinate riducendo la retribuzione stabilita, per la 1° categoria, rispettivamente: del tre per cento e del sei per cento. La retribuzione da corrispondersi ai concessionari delle assuntorie di cui all'art. 4, classificate nella 1° categoria del gruppo C, e' stabilita in misura pari allo stipendio degli agenti ferroviari di grado 14° del personale di manovalanza con la qualifica di manovale (donna), avente ugual numero di anni di servizio. Le retribuzioni dei concessionari delle assuntorie di cui al comma precedente classificate nelle categorie 2° e 3° sono determinate riducendo la retribuzione stabilita per la 1° categoria, rispettivamente: del tre per cento e del sei per cento. Agli assuntori di cui al presente articolo sono applicabili le disposizioni di cui agli ultimi tre commi del precedente art. 2.

Testo vigente dal 3 marzo 1949

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-02-14;40~art5 · fonte del testo

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