Al personale straordinario ferroviario vengono corrisposti, a decorrere dal 1 maggio 1947, aumenti periodici di retribuzione con gli stessi intervalli e nelle misure proporzionalmente corrispondenti a quelle in vigore per gli aumenti di stipendio del personale ferroviario di ruolo di pari qualifica, di cui all'allegato A il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato. Ai fini dei suddetti aumenti di retribuzione il servizio non di ruolo prestato anteriormente alla predetta data 1 maggio 1947 e' computato per intero per l'ultimo quadriennio e per la meta' per il periodo precedente. Qualora gli agenti straordinari sistemati in virtu' della presente legge percepiscano, alla decorrenza del passaggio a ruolo, una retribuzione, per paga ed eventuale assegno personale, d'importo superiore allo stipendio iniziale previsto per la qualifica conferita con la sistemazione a ruolo, conservano la differenza a titolo di assegno personale non pensionabile da riassorbire nei successivi aumenti di stipendio. Il trattamento di cui ai comma precedenti dovra' essere esteso agli agenti gia' appartenenti alla categoria dei contrattisti e sistemati a ruolo in base al decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, ratificato con legge 1 dicembre 1951, n. 1308.

Testo vigente dal 7 dicembre 1952

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-11-30;1844~art9 · fonte del testo

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