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Miscellanea
Provvedimenti per gli assuntori delle Ferrovie dello Stato
Legge 14 febbraio 1949, n. 40
- Aggiornato al
- 3 marzo 1949
- Articoli
- 16
- Versioni storiche
- 16
- Art. 1Le assuntorie di stazione delle Ferrovie dello Stato sono suddivise, ai fini del…
- Art. 2Le retribuzioni da corrispondersi ai concessionari di assuntorie di stazione classificate…
- Art. 3All'assuntore di stazione che venga trasferito da una assuntoria ad un'altra di gruppo…
- Art. 4Le assuntorie di passaggi a livello presenziati, del servizio di vigilanza punti speciali…
- Art. 5La retribuzione da corrispondersi ai concessionari delle assuntorie di cui all'art. 4…
- Art. 6Agli assuntori di cui ai precedenti articoli 2 o 5 compete a decorrere dal primo giorno…
- Art. 7Il trattamento economico degli assuntori ferroviari di cui agli articoli 2 e 5 decorre…
- Art. 8La Direzione generale delle Ferrovie dello Stato e' autorizzata a concedere speciali…
- Art. 9La retribuzione degli assuntori ferroviari non contemplati negli articoli 2 e 5 e dei…
- Art. 10Per gli assuntori e dipendenti di cui al precedente art. 9, la Direzione generale delle…
- Art. 11Le variazioni minime percentuali che, con provvedimenti legislativi, vengano stabilite…
- Art. 12Le norme di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11 sono applicabili anche per la…
- Art. 13A tutti gli assuntori ferroviari e loro dipendenti e' concessa, a titolo di…
- Art. 14A tutti gli assuntori ferroviari ed ai loro familiari nonche' ai dipendenti di detti…
- Art. 15Agli assuntori ferroviari, che esercitino mansioni assimilabili a quelle del personale…
- Art. 16Nei concorsi banditi dal Ministero dei trasporti - Direzione generale delle Ferrovie…
