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Agli stabilimenti industriali per la lavorazione degli agrumi compresi i canditi di agrumi e per la produzione o trasformazione di derivati agrumari' che sorgeranno in Sicilia e nella provincia di Reggio Calabria, entro il termine di dieci anni dalla data della presente legge e a quelli ivi gia' esistenti che si ampliassero o trasformassero, entro il detto periodo di tempo, per lo incremento della produzione o trasformazione dei detti derivati, sono rispettivamente estese le agevolazioni accordate agli stabilimenti nuovi o ampliati nel comune di Napoli, dagli articoli 7, 8, 12, 13 e 14 della legge dell'8 luglio 1904, n. 351. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 15 agosto 1918, n. 1306
3Il Decreto Luogotenenziale 15 agosto 1918, n. 1306 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le disposizioni dell'art. 15 della legge 5 luglio 1908, n. 404, sono prorogate per tutta la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace".
Testo in vigore dal 3 ottobre 1918 al 2 giugno 1921
