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Agli stabilimenti industriali per la lavorazione degli agrumi compresi i canditi di agrumi e per la produzione o trasformazione di derivati agrumari' che sorgeranno in Sicilia e nella provincia di Reggio Calabria, entro il termine di dieci anni dalla data della presente legge e a quelli ivi gia' esistenti che si ampliassero o trasformassero, entro il detto periodo di tempo, per lo incremento della produzione o trasformazione dei detti derivati, sono rispettivamente estese le agevolazioni accordate agli stabilimenti nuovi o ampliati nel comune di Napoli, dagli articoli 7, 8, 12, 13 e 14 della legge dell'8 luglio 1904, n. 351.
Testo in vigore dal 17 luglio 1908 al 3 ottobre 1918
