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[1]((Le controversie fra la Camera agrumaria e chi abbia affidato ad essa la vendita di derivati agrumari, ai termini delle vigenti disposizioni, saranno decise inappellabilmente da tre arbitri.
[2]A questo scopo sara' costituito un Collegio di sei arbitri, dei quali tre esperti in materia agrumaria, e tre esperti in materia giuridica.
[3]La nomina, ed occorrendo la sostituzione, dei sei arbitri e' fatta con decreto del Ministro per l'economia nazionale.
[4]Per i tre esperti in materia agrumaria, la scelta e' fatta su designazione delle Confederazioni nazionali degli agricoltori, dei commercianti e dell'industria, in ragione di uno per ogni Confederazione. Per i tre esperti in materia giuridica, la scelta e' fatta per un membro dal Ministero dell'economia nazionale, per un membro su designazione della Camera agrumaria di Messina, e per un membro su designazione del presidente di sezione della Corte di appello di Messina.
[5]Nella decisione di ogni singola causa non potranno intervenire piu' di due degli esperti di una categoria; il terzo esperto dovra' essere scelto nell'altra categoria.
[6]La scelta degli arbitri decidenti sara' fatta a cura della Camera agrumaria, la prima volta per sorteggio, e successivamente per turno.
[7]Le spese del giudizio arbitrale saranno a carico della parte soccombente)).
Testo in vigore dal 26 luglio 1929 al 16 dicembre 2009
