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[1]Le controversie fra la Camera o chi abbia ad essa affidata la vendita di derivati di agrumi ai sensi dell'art. 5, saranno decise inappellabilmente da tre arbitri.

[2]A questo scopo sara' costituito un collegio di sei arbitri dei quali, tre esperti in materia giuridica e tre in materia agrumaria, nominati e occorrendo surrogati, due dal ministro di agricoltura, industria e commercio, due dal primo presidente della Corte d'appello di Palermo e due dalla Camera.

[3]Nella decisione di ogni singola causa non potranno intervenire piu' di due degli esperti di una categoria, ne' piu' di uno di quelli nominati dalla Camera.

[4]La scelta dei decidenti sara' fatta la prima volta per sorteggio e successivamente per turno.

[5]Le spese del giudizio arbitrale saranno a carico della parte soccombente.

Testo in vigore dal 17 luglio 1908 al 26 luglio 1929

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-07-05;404~art14 · fonte del testo

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