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Per le giornate di spettacolo in cui il prezzo d'ingresso non superi il limite stabilito dall'articolo 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' concesso agli esercenti di sale cinematografiche, con la osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 37 della stessa legge, l'abbuono dei diritti erariali introitati a norma di legge, sino alla concorrenza di un importo massimo di lire 7.000. Sui diritti erariali eventualmente introitati in eccedenza a tale limite sono corrisposti gli abbuoni previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Testo in vigore dal 8 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-14;318~art1 · fonte del testo

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