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[1]((Ai fini di cui al precedente articolo e' costituita, con decreto del Ministro per le finanze, una commissione composta:
- a)del direttore generale dei servizi per la finanza locale, presidente;
- b)di un funzionario amministrativo del Ministero dell'interno di gruppo A e di grado non inferiore al 6°;
- c)di un funzionario amministrativo del ruolo centrale del Ministero delle finanze di gruppo A e di grado non inferiore al 6°;
- d)di un esperto scelto nella categoria degli appaltatori designato dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro;
- e)di un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;
- f)di un ispettore superiore per i servizi della finanza locale;
- g)di un ispettore superiore di ragioneria del Ministero dell'interno.
[2]Le funzioni di segretario della commissione medesima sono disimpegnate da un funzionario amministrativo del ruolo centrale del Ministero delle finanze di gruppo A e di grado non inferiore al 9°.
[3]Ai componenti della commissione sara' corrisposto per ogni giornata di adunanza un gettone di presenza nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni. Al segretario sara' corrisposto un premio di operosita' ai sensi dell'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843. Le spese inerenti al funzionamento della commissione fanno carico al capitolo 25 del bilancio passivo del Ministero delle finanze per l'esercizio in corso ed a quelli corrispondenti per gli esercizi successivi)).
Testo in vigore dal 6 aprile 1945 al 22 dicembre 2008
