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[1]Ai fini di cui al precedente articolo e' costituita, con decreto del Ministro per le finanze, una Commissione composta:
- a)di un funzionario amministrativo del ruolo centrale del Ministero delle finanze, di gruppo A e di grado non inferiore al 5°, presidente;
- b)di un funzionario amministrativo del Ministero dell'interno di gruppo A, e di grado non inferiore al 6°;
- c)di un funzionario amministrativo del ruolo centrale del Ministero delle finanze, di gruppo A, e di grado non inferiore al 6°;
- d)di un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei servizi tributari;
- e)di un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;
- f)di un ispettore superiore per i servizi della finanza locale;
- g)di un funzionario del ruolo provinciale di ragioneria delle prefetture di grado non inferiore al 6°.
[2]Le funzioni di segretario della Commissione medesima sono disimpegnate da un funzionario amministrativo del ruolo centrale del Ministero delle finanze di gruppo A, e di grado non inferiore al 9°.
[3]Ai componenti della Commissione sara' corrisposto per ogni giornata di adunanza un gettone di presenza nella misura di L. 25 con le riduzioni di legge. Al segretario sara' corrisposto un premio di operosita' ai sensi dell'art. 63 del R. decreto 8 Maggio 1924-II, n. 843.
[4]Le spese inerenti al funzionamento della Commissione fanno carico al capitolo 202 del bilancio passivo del Ministero delle finanze per l'esercizio in corso ed a quelli corrispondenti per gli esercizi successivi.
Testo in vigore dal 30 luglio 1941 al 6 aprile 1945
