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[1]Ferma restando la revisione di cui al successivo articolo, gli appalti conferiti o confermati anteriormente alla data dell'11 giugno 1940-XVIII, eccezione fatta per quelli previsti nell'art. 2 della legge 14 ottobre 1940-XVIII, n. 1477, s'intendono prorogati di diritto fino a sei mesi dalla cessazione dell'attuale stato di guerra, qualora vengano a scadere prima di detto termine.
[2]E' in facolta' del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno, di consentire caso per caso che sia rinviata, non oltre la data di cui al precedente comma, la concessione in appalto all'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.) delle gestioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della citata legge.
[3]La disposizione del primo comma del presente articolo non si applica per gli appalti ai titolari dei quali sia negata l'iscrizione all'Albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo.
Testo in vigore dal 30 luglio 1941 al 22 dicembre 2008
