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[1]Per le convenzioni di abbonamento obbligatorio a carattere generale agli effetti del pagamento dell'imposta di consumo sulla pasticceria fresca e sui gelati stipulate ai sensi dell'art. 44 del testo unico 14 settembre 1931-IX, n. 1175, la revisione del canone per la parte relativa a detti generi puo' essere richiesta dai contribuenti anche prima del termine fissato dall'art. 174 del regolamento 30 aprile 1936-X1V, n. 1138.
[2]Il nuovo canone, determinato d'accordo con le Amministrazioni delle imposte di consumo o stabilito con la procedura di cui al citato art. 44 del testo unico, avra' decorrenza dal 1° maggio 1941-XIX e fino a che dureranno le vigenti disposizioni limitative della produzione e della vendita dei detti generi.
[3]Per le convenzioni di abbonamento obbligatorio a carattere particolare riguardanti l'imposta di consumo sulle carni puo' essere richiesta dai contribuenti la revisione come ai precedenti comma, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.
[4]Le convenzioni di abbonamento facoltativo riguardanti le carni sono risolute dalla stessa data.
Testo in vigore dal 30 luglio 1941 al 22 dicembre 2008
