Art. 9 — Costituzione obbligatoria

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti la Camera di commercio, industria e agricoltura delle, province interessate e l'organo regionale competente, puo' costituire d'ufficio le aziende speciali ed i consorzi per la gestione dei beni silvo-pastorali degli enti pubblici e collettivi previsti dagli articoli 139 e 155 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Sono abrogate le norme procedurali dell'art. 157 del citato provvedimento. Il provvedimento, con il quale vengono costituiti la azienda speciale o il consorzio obbligatorio, di cui al primo comma, fissa altresi' la misura e la durata del contributo di cui all'art. 4. La gestione dei beni silvo-pastorali appartenenti ai Comuni o altri enti e' fatta comunque con contabilita' separata da quella degli enti interessati.

Testo vigente dal 31 luglio 1952

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;991~art9 · fonte del testo

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