Art. 4 — Contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri enti e per l'aggiornamento e l'assistenza tecnica

Il contributo previsto dall'art. 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, da commisurarsi alla poverta' dei territori in cui operano gli enti, non puo' essere inferiore al 40 per cento e non puo' avere la durata inferiore ad anni cinque. Tale contributo puo' essere concesso nella misura del 75 per cento sulle spese per stipendi e assegni al personale tecnico e di custodia e su quelle d'ufficio, qualora le aziende speciali previste dal citato art. 139, i consorzi di cui all'art. 155, nonche' gli enti considerati nell'art. 150 del testo unico stesso, oltre alla gestione tecnica dei boschi e dei pascoli appartenenti agli enti assumano nelle rispettive circoscrizioni compiti di aggiornamento e di assistenza tecnica forestale, agraria o zootecnica.

Testo vigente dal 31 luglio 1952

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;991~art4 · fonte del testo

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