Una indennita' una tantum di importo pari a quella prevista dall'articolo 2 e' corrisposta dal Ministero degli affari esteri ai profughi ai fini del loro reinsediamento nel Paese di provenienza, ove questo avvenga entro sessanta giorni dalla cessazione dello stato di necessita' e previo accertamento della permanenza dello stato di bisogno da parte del Ministero dell'interno. In tal caso il Ministero degli affari esteri ne cura il rientro a proprie spese dai luoghi di attuale dimora.

Testo vigente dal 31 ottobre 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-10-15;344~art8 · fonte del testo

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