La vigilanza per l'applicazione della presente legge e' demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro. Le contravvenzioni previste dagli articoli 12 e 15 della presente legge possono essere definite amministrativamente dal prefetto della provincia al quale sono rimessi i verbali relativi. Il prefetto, sentito il parere dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, determina con decisione definitiva l'ammontare della somma dovuta dal contravventore, entro i limiti minimo e massimo, stabiliti dagli articoli 12 e 15 predetti, con facolta' di ridurre l'importo sino alla meta'. Per i recidivi nelle contravvenzioni all'art. 12, l'ammontare della somma non puo' essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione ed in tal caso non si tiene conto del limite massimo stabilito dall'articolo medesimo. Le ammende stabilite dalla presente legge, al netto delle quote eventualmente dovute agli scopritori delle contravvenzioni, saranno versate dagli Uffici del registro direttamente all'Unione nazionale mutilati per servizio, per essere destinate alla costituzione di un fondo per sovvenire agli Istituti di protesi e di rieducazione degli invalidi.

Testo vigente dal 30 marzo 1953

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-02-24;142~art16 · fonte del testo

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