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[1]Per provvedere allo sviluppo delle opere di irrigazione e degli acquedotti rurali e' autorizzata la spesa di L. 1000 milioni da ripartirsi in ragione di L. 125 milioni per esercizio finanziario, a partire dall'esercizio 1939-40. 1
[2]Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello delle finanze, sara' stabilito in quale misura la somma assegnata debba essere portata rispettivamente in aumento delle dotazioni di cui agli articoli 2 e 5 del R. decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, e successive modificazioni, e saranno conseguentemente determinati i limiti d'impegno.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 novembre 1939, n. 1975
1La L. 30 novembre 1939, n. 1975 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La spesa di lire 50 milioni da erogarsi in quote annue di lire 5 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1948-49 fara' carico ai fondi autorizzati con l'art. 1 della legge 23 giugno 1939-XVII, n. 1002, restando la ripartizione annua, di cui all'articolo medesimo, modificata come appresso: lire 123.750.000 per gli esercizi dal 1939-40 al 1946-47; lire 5.000.000 per gli esercizi del 1947-48 e 1948-49".
Testo in vigore dal 26 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009
