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[1]Per provvedere allo sviluppo delle opere di irrigazione e degli acquedotti rurali e' autorizzata la spesa di L. 1000 milioni da ripartirsi in ragione di L. 125 milioni per esercizio finanziario, a partire dall'esercizio 1939-40.

[2]Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello delle finanze, sara' stabilito in quale misura la somma assegnata debba essere portata rispettivamente in aumento delle dotazioni di cui agli articoli 2 e 5 del R. decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, e successive modificazioni, e saranno conseguentemente determinati i limiti d'impegno.

Testo in vigore dal 21 luglio 1939 al 26 gennaio 1940

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-06-22;1002~art1 · fonte del testo

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