Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 febbraio 1961 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 10 febbraio 1961, n. 5.
Abrogato dal 19 febbraio 1961
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 febbraio 1961 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 10 febbraio 1961, n. 5.
Abrogato dal 19 febbraio 1961
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1939 al 19 febbraio 1961. 254 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I lavoratori di qualunque categoria aventi residenza in altri Comuni, e per i quali l'ammissione al lavoro e' subordinata a richiesta numerica a norma del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, non possono essere ammessi a lavoro in alcuno dei Comuni indicati nell'art. 1, se non autorizzati, su domanda dei datori di lavoro, dagli organi provinciali preposti al servizio del collocamento, qualora i lavoratori risiedano nella stessa Provincia; dagli organi interprovinciali o nazionali preposti al servizio di collocamento o dal Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, qualora essi risiedano in provincia diversa da quella in cui si svolge il lavoro. Per i lavoratori per i quali e' consentita, a norma dello stesso decreto-legge, la richiesta nominativa, l'ammissione al lavoro e' ugualmente subordinata all'autorizzazione rispettivamente degli organi provinciali o interprovinciali o nazionali preposti al servizio del collocamento o del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.
tolto: Quando risulti che un datore di lavoro si sia abitualmente valso di operai di Comuni contermini a quelli nei quali si svolge il lavoro, egli puo' continuare a valersi dei lavoratori stessi, dopo avere ottenuta l'autorizzazione dal competente Ufficio provinciale di collocamento, se tali lavoratori appartengono a Comuni della stessa Provincia, o dal Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, se appartengono a Comuni di provincie diverse.
tolto: Quando un lavoro si svolga successivamente in piu' Comuni alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, i lavoratori assunti nel Comune nel quale il lavoro ha avuto inizio possono essere trattenuti fino a compimento del lavoro stesso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 10 FEBBRAIO 1961, N. 5
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1092~art2 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.