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[1]I lavoratori di qualunque categoria aventi residenza in altri Comuni, e per i quali l'ammissione al lavoro e' subordinata a richiesta numerica a norma del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, non possono essere ammessi a lavoro in alcuno dei Comuni indicati nell'art. 1, se non autorizzati, su domanda dei datori di lavoro, dagli organi provinciali preposti al servizio del collocamento, qualora i lavoratori risiedano nella stessa Provincia; dagli organi interprovinciali o nazionali preposti al servizio di collocamento o dal Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, qualora essi risiedano in provincia diversa da quella in cui si svolge il lavoro. Per i lavoratori per i quali e' consentita, a norma dello stesso decreto-legge, la richiesta nominativa, l'ammissione al lavoro e' ugualmente subordinata all'autorizzazione rispettivamente degli organi provinciali o interprovinciali o nazionali preposti al servizio del collocamento o del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.
[2]Quando risulti che un datore di lavoro si sia abitualmente valso di operai di Comuni contermini a quelli nei quali si svolge il lavoro, egli puo' continuare a valersi dei lavoratori stessi, dopo avere ottenuta l'autorizzazione dal competente Ufficio provinciale di collocamento, se tali lavoratori appartengono a Comuni della stessa Provincia, o dal Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, se appartengono a Comuni di provincie diverse.
[3]Quando un lavoro si svolga successivamente in piu' Comuni alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, i lavoratori assunti nel Comune nel quale il lavoro ha avuto inizio possono essere trattenuti fino a compimento del lavoro stesso.
Testo in vigore dal 9 agosto 1939 al 19 febbraio 1961
