Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 febbraio 1961 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 10 febbraio 1961, n. 5.
Abrogato dal 19 febbraio 1961
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Provvedimento abrogato dalla l. 10 febbraio 1961, n. 5.
Abrogato dal 19 febbraio 1961
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3 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1939 al 19 febbraio 1961. 96 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Nessuno puo' trasferire la propria residenza in Comuni del Regno capoluoghi di Provincia o in altri Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti, o in Comuni di notevole importanza industriale, anche con popolazione inferiore, se non dimostri di esservi obbligato dalla carica, dall'impiego, dalla professione o di essersi assicurata una proficua occupazione stabile nel Comune di immigrazione o di essere stato indotto da altri giustificati motivi, sempre che siano assicurati preventivamente adeguati mezzi di sussistenza.
tolto: Il Ministro per l'interno determina d'accordo col Ministro per le corporazioni, i Comuni d'importanza industriale agli effetti della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 10 FEBBRAIO 1961, N. 5
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1092~art1 · fonte del testo
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