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[1]Nessuno puo' trasferire la propria residenza in Comuni del Regno capoluoghi di Provincia o in altri Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti, o in Comuni di notevole importanza industriale, anche con popolazione inferiore, se non dimostri di esservi obbligato dalla carica, dall'impiego, dalla professione o di essersi assicurata una proficua occupazione stabile nel Comune di immigrazione o di essere stato indotto da altri giustificati motivi, sempre che siano assicurati preventivamente adeguati mezzi di sussistenza.
[2]Il Ministro per l'interno determina d'accordo col Ministro per le corporazioni, i Comuni d'importanza industriale agli effetti della presente legge.
Testo in vigore dal 9 agosto 1939 al 19 febbraio 1961
