Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 luglio 1986 al 1 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →

Sono consentiti con le limitazioni appresso indicate, i seguenti combustibili: distillati di petrolio con contenuto in zolfo non superiore allo 0,8% in peso fino al 30 settembre 1983 e contenuto in zolfo non superiore allo 0,5% in peso a partire dal 10 ottobre 1983. Il loro impiego e' consentito nelle parti del territorio nazionale non comprese nelle zone di controllo A e B, salvo quanto disposto dall'articolo 12 olii combustibili fluidi con viscosita' fino a 5 gradi Engler alla temperatura di 500 C. e contenuto di zolfo non superiore al 3 per cento. La viscosita' degli olii cui si fa riferimento nel presente testo si intende sempre determinata in gradi Engler alla temperatura di 50° C; nel caso degli olii con viscosita' superiore a 4 gradi Engler, e' obbligatorio l'impiego di adeguata apparecchiatura di riscaldamento. L'impiego degli olii di cui sopra e' libero nella zona A; nella zona B e' libero per gli rimpianti industriali e per quelli superiori a 500, mila Kcal/h, mentre e' consentito fino al 31 dicembre 1969 per gli impianti non industriali di potenzialita' fino a 500 mila Kcal/h. I Comuni tuttavia potranno, con deliberazione del Consiglio comunale, stabilire un termine piu' breve per zone ed aree determinate; olii combustibili con viscosita' superiori a 5 gradi Engler e contenuto in zolfo non superiore al 4 per cento. Il loro impiego e' limitato, previa domanda all'Amministrazione comunale, agli impianti industriali ed a quelli di potenzialita' superiore a un milione di Kcal/h, per unita' termica, con accertamento continuo della piena efficienza della combustione, da eseguirsi mediante il controllo delle emissioni, di cui all'articolo 15; carboni da vapore con materie volatili fino al 23 per cento e zolfo fino all'1 per cento. Il loro impiego e' consentito, previa domanda all'Amministrazione comunale, limitatamente alle caldaie con grosse camere di combustione ed a caricamento meccanico che, per le loro caratteristiche tecniche, richiedono l'uso di carboni a fiamma lunga, e sempre con accertamento della piena efficienza della combustione, da eseguirsi mediante il controllo delle emissioni, di cui all'articolo 15; carboni da vapore con materie volatili fino al 35 per cento e con zolfo fino all'1 per cento; l'impiego e' consentito nello stesso modo dei carboni di cui sopra salvo decisione contraria dell'Amministrazione comunale; agglomerati (mattonelle, ovuli) con contenuto in materie volatili fino al 13 per cento e zolfo fino al 2 per cento. Il loro impiego e' libero soltanto per stufe destinate al riscaldamento di singoli locali; ligniti e torbe. Il loro impiego e' vietato nella zona B. Chiunque intenda impiegare per gli impianti termici di cui all'articolo 8 i combustibili soggetti alle limitazioni di cui al precedente comma, deve presentare domanda debitamente motivata e documentata al sindaco del Comune che provvedera' sentito il comando provinciale dei vigili del fuoco e l'ufficiale sanitario. Contro i provvedimenti di diniego, l'interessato puo' ricorrere entro 30 giorni al prefetto. 3a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 8 luglio 1986, n. 349

3a

La L. 8 luglio 1986, n. 349 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615, e successive modificazioni ed integrazioni, restano in vigore fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui al precedente comma 2."

Testo in vigore dal 30 luglio 1986 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 luglio 1986

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1982 al 30 luglio 1986.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 8 luglio 1986, n. 349

    La L. 8 luglio 1986, n. 349 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615, e successive modificazioni ed integrazioni, restano in vigore fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui al precedente comma 2."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1966-07-13;615~art13 · fonte del testo

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