Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alle Casse mutue marittime tirriena, adriatica e mediterranea per gli infortuni e le malattie. Le somme gia' versate o che saranno versate alle suddette Casse marittime dall'Unione italiana di riassicurazione in base alla Convenzione del 15 novembre 1941 con esse stipulata, rimangono acquisite alle Casse marittime medesime e computate in conto dei rimborsi che lo Stato e' tenuto ad effettuare a norma, della presente legge. Qualora l'importo delle somme versate dall'Unione italiana di riassicurazione fino al 30 giugno 1948 risulti inferiore all'importo delle rate di rendita ed accessori integrativi pagati dalle Casse marittime fino a tale data, il rimborso dello Stato e' limitato alla differenza; qualora invece l'importo sia superiore, l'eccedenza, aumentata dagli eventuali successivi versamenti fatti dall'Unione italiana di riassicurazione, e' portata a diminuzione dei rimborsi dovuti per l'esercizio 1948-49 e seguenti.

Testo vigente dal 14 marzo 1949

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 142/1968

    Parametro
    30 dicembre 1968

    Sono inammissibili per manifesta irrilevanza le questioni di legittimità costituzionale riflettenti la legge del bilancio e le leggi di spesa, sollevate dalla Corte dei conti nel corso del giudizio di parificazione del rendiconto, poiché la Corte stessa non ha in quella sede legittimazione a proporre tali questioni.

    Art. 97 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1966 · Art. 81 cost. · Art. 12 Provvedimenti circa la misura delle indennita' nella assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria · Art. 13 Provvedimenti circa la misura delle indennita' nella assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1949-03-03;52~art13 · fonte del testo

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